Nei giorni scorsi il giudice di pace di Firenze ha dichiarato nulla unacontravvenzione per eccesso di velocità. La motivazione accende il dibattito: l’autovelox che ha provocato la multa era posto su una strada senza banchina. Ecco quindi che si scopre l’esistenza di una sorta di cavillo burocratico che può invalidare le suddette multe. Ma andiamo con ordine.

FONDAMENTALE LA PRESENZA DELLA BANCHINA

L’uso dell’autovelox è regolato dal Codice della Strada, con il Prefetto che può consentirne l’utilizzo, anche senza la presenza di agenti delle forze dell’ordine,solo sulle strade urbane principali ed extraurbane secondarie, che devono essere dotate di una banchina larga almeno un metro (per evitare manovre pericolose sulle strade ad alto scorrimento) oppure di piazzola di sosta. Senza di essi, la contravvenzione non è legittima. Ecco perché.

MULTA ILLEGITTIMA: ECCO PERCHÉ

Una strada extraurbana secondaria è a carreggiata unica, con almeno una corsia per senso di marcia, e una banchina di almeno un metro posta a lato. La strada urbana a scorrimento invece è a carreggiate indipendenti oppure divise dallo spartitraffico, con almeno due corsie di marcia più una per i mezzi pubblici. A destra è obbligatoria la presenza di una banchina pavimentata e di marciapiedi, con aree laterali esterne alla carreggiata preposte per la sosta.

Quindi, in entrambi i casi, è doverosa la presenza di una banchina. Se essa è assente, quelle strade non possono definirsi né urbana a scorrimento né extraurbana secondaria, e quindi lì non è possibile montare i rilevatori di velocità.

Vedremo se questa sentenza aprirà ricorsi “come se non ci fosse un domani”.