Crisi auto coronavirus, si può non pagare la rata?
Coronavirus, auto a noleggio lungo termine rata
Si deve continuare a pagare il canone di noleggio di un autovettura anche se non è possibile utilizzarla a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per contenere la diffusione del Coronavirus?
Il contratto di noleggio è quel particolare tipo di negozio giuridico per effetto del quale un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un determinato bene mobile, di proprietà dell’altra parte contrattuale, si impegna al pagamento di una somma di denaro, detto canone.
La norme che regola il canone di noleggio a lungo termine è quella sulla locazione contenute agli artt. 1571 e ss. c.c., in quanto il termine “noleggio” è un termine atecnico, che non si ritrova tra le diverse figure contrattuali previste dal codice.Ora, applicando la disciplina sulla locazione, può intanto dirsi che il contratto di noleggio è quel contratto in forza del quale una parte (definita noleggiatore) si obbliga a far godere ad un’altra parte (definita noleggiante) una cosa mobile per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo.
Il contratto di noleggio, dunque, non può che assimilarsi ad una locazione di beni mobili e di tale fattispecie ne assorbe tutti i tratti essenziali.
In particolare, è dall’esame di tale disciplina che vanno individuate le obbligazioni che sorgono in capo alle parti di questo contratto; così, ex art. art. 1575 del c.c., il noleggiatore dovrà:
- consegnare al noleggiante il bene (l’autovettura), che ne costituisce l’oggetto, in buono stato di manutenzione;
- mantenere anche successivamente il bene noleggiato in buono stato, affinché possa servire all’uso convenuto;
- garantire il pacifico godimento all’uso del bene.
A sua volta il noleggiante dovrà, ex art. 1587 c.c.:
- prendere in consegna la cosa e servirsene con diligenza per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso;
- restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivatone dall’uso;
- pagare il canone nei termini convenuti.
Nella situazione attuale, caratterizzata da un “fermo forzoso” del mezzo preso a noleggio, dovuto alle restrizioni alla libertà di circolazione e movimento volte a contenere la diffusione del COVID-19, la parte locatrice, di fatto, non è venuta meno ad alcuno degli obblighi previsti dal summenzionato art. 1575 c.c., in quanto si continua a garantire il pacifico godimento del bene da parte del noleggiatore così come il suo mantenimento in stato tale da servire all’uso convenuto.
Se questo è vero, la parte conduttrice, non avendo perso il possesso del bene e continuando a poterne godere in qualunque momento non può, purtroppo, ritenersi legittimata a sospendere il pagamento del canone pattuito (neppure temporaneamente), rischiando in tal modo di porsi nella posizione di parte inadempiente, con tutte le conseguenze che da tale inadempimento ne possono derivare, per legge e per contratto.
Nei contratti di noleggio a lungo termine, normalmente il canone di noleggio viene determinato sulla base di tre fattori concomitanti, ossia:
- la tipologia di auto presa a noleggio;
- la quantità e la qualità dei servizi sottoscritti;
- la percorrenza chilometrica prevista.
Pertanto, a fronte del fatto che, malgrado le restrizioni dovute al COVID-19, la società di noleggio continui regolarmente ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, primo tra tutti quello di mantenere il bene a disposizione del cliente, non può reclamarsi alcun diritto di sospendere il pagamento del canone contrattualmente convenuto, mentre si avrà indubbiamente diritto ad un rimborso chilometrico se, al momento in cui l’auto verrà restituita, i chilometri percorsi risulteranno inferiori a quelli contrattualmente previsti.
Unico appiglio normativo, a cui poter eventualmente fare ricorso per giustificare un ritardo nell’adempimento della propria prestazione (pagamento del canone) o una sospensione della stessa, potrebbe rinvenirsi all’art. 91 del sopracitato D.l. n. 18/2020, il quale dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti…”
Per effetto di tale norma viene sostanzialmente consentito al debitore di invocare, a giustificazione di quel comportamento, che normalmente sarebbe qualificabile come inadempimento, la circostanza che lo stesso è dipeso dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti COVID-19, “imponendo” al giudice di tenere conto di tale circostanza in un eventuale giudizio promosso contro lo stesso debitore.