Documento Assicurativo : quando esibirlo?
Niente multa, se si mostra la stampa non originale del documento assicurativo
Niente multa se si mostra una stampa non originale del documento assicurativo oppure se si esibisce in formato digitale direttamente dallo smartphone.
Documento assicurativo, nel 2015 si è tolto dal parabrezza
Nell’ormai lontano 2015 è stato abolito il contrassegno da mettere sul parabrezza dell’auto, ma molti (me compreso) lo mettono ancora per “paura” di possibili multe da parte di qualche zelante tutore dell’ordine.
Ma si può non mostrare il tagliando dell’avvenuto pagamento dell’assicurazione auto? In questi anni si è creata un po’ di confusione sulle modalità con cui le Forze dell’ordine devono verificare la regolare copertura assicurativa di una vettura.
L’unica cosa certa è che il conducente, anche senza tagliando, deve sempre dimostrare di aver correttamente pagato l’assicurazione obbligatoria. E nel caso in cui gli agenti accertatori non riescano ad effettuare il controllo collegandosi alla banca dati del Ministero, è tenuto a esibire il certificato di assicurazione. In un qualsiasi formato, anche su stampa non originale.
Come avviene la VERIFICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La verifica della copertura assicurativa di un veicolo è oggi affidata a un controllo telematico in tempo reale alla banca dati del MIT. Allora per fugare ogni dubbio (ed evitare la multa) il conducente deve mostrare il certificato di assicurazione RC auto, che quindi va sempre tenuto in macchina. Come del resto dispone l’art. 180 del Codice della Strada. Non è prevista alcuna multa se il certificato di assicurazione si esibisce direttamente in formato pdf dallo smartphone o da un altro dispositivo elettronico.
LA CIRCOLARE DEL VIMINALE COSA “DICE”
La circolare 300/A/5931/16/106/15 del Ministero dell’Interno parla chiaro. “In sede di controllo”, si legge sulla nota del Viminale, “può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria; o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.